Un collega che invia messaggi sgradevoli ogni mattina. Un superiore che fissa obiettivi volutamente irraggiungibili, settimana dopo settimana. Queste situazioni, vissute da molti dipendenti, corrispondono a ciò che il diritto francese qualifica come molestie morali. Il testo che inquadra questa infrazione nel contesto professionale è l’articolo 222-33-2 del codice penale.
Molestie morali sul lavoro: ciò che il testo punisce precisamente
L’articolo 222-33-2 mira agli atti ripetuti che hanno come oggetto o effetto un deterioramento delle condizioni di lavoro. Questo deterioramento deve essere suscettibile di ledere i diritti, la dignità, la salute fisica o mentale della vittima, o di compromettere il suo futuro professionale.
Due elementi meritano un’attenzione particolare. Il testo richiede innanzitutto una ripetizione degli atti: un atto isolato, anche grave, non caratterizza l’infrazione. Inoltre, la legge non richiede che l’autore avesse l’intenzione di nuocere. È sufficiente che i fatti abbiano avuto come effetto il deterioramento descritto.
Concretamente, ciò copre comportamenti molto vari: osservazioni umilianti ricorrenti, esclusione sistematica, ritiro ingiustificato di responsabilità, controllo eccessivo del lavoro. La giurisprudenza ha progressivamente precisato questi contorni nel corso delle cause.
Per comprendere meglio il perimetro esatto di questo reato, l’articolo 222-33-2 del codice penale dettaglia le condizioni di applicazione e le conseguenze legali a carico dell’autore dei fatti.
Sanctions penali per molestie morali: pene detentive e multe

Le molestie morali sul lavoro sono un reato. Le pene previste dal codice penale sono severe e riguardano sia un superiore gerarchico che un collega dello stesso livello.
Ecco le sanzioni di base e le circostanze che le aggravano:
- Quando i fatti comportano un’incapacità totale al lavoro della vittima, le pene possono essere aggravate.
- Se la vittima è una persona vulnerabile (a causa della sua età, di una malattia o di una disabilità), la misura della pena aumenta.
- Il giudice può pronunciare pene complementari: divieto di esercitare un’attività professionale, obbligo di seguire un corso di responsabilizzazione.
Oltre al penale, la vittima può richiedere danni e interessi in sede civile. Le due vie di ricorso non si escludono.
Prova delle molestie morali: due logiche giuridiche distinte
Ti chiedi come provare atti che si svolgono spesso a porte chiuse, senza testimoni diretti? La risposta dipende dalla giurisdizione competente.
Davanti al consiglio di prud’hommes, il regime di prova è adattato a favore del lavoratore. Questi presenta elementi che lasciano supporre l’esistenza di molestie. Il datore di lavoro deve allora dimostrare che le sue decisioni si basavano su giustificazioni oggettive estranee alle molestie. Questo meccanismo alleggerisce l’onere della prova per la vittima.
Al contrario, davanti al tribunale penale, la logica è diversa. Gli elementi presentati devono consentire di caratterizzare l’infrazione penale con i suoi elementi costitutivi. Un’assoluzione in sede penale non significa che il consiglio di prud’hommes respingerà la richiesta, e viceversa. Le due procedure seguono regimi di prova indipendenti.
Tra le prove ammissibili: e-mail, messaggi su applicazioni di messaggistica professionale, attestazioni di colleghi, certificati medici, verbali di colloqui. La Corte di Cassazione ha recentemente ricordato che i giudici di merito devono valutare il valore probatorio di un’indagine interna tenendo conto di tutti gli elementi prodotti dalle parti (Cass. soc., 18 giugno 2025, n° 23-19.022). In altre parole, una relazione di indagine interna non è sufficiente da sola a stabilire o escludere le molestie.

Obbligo di prevenzione del datore di lavoro: una responsabilità distinta
Le molestie morali sul lavoro non riguardano solo l’autore diretto dei fatti. Il datore di lavoro ha un obbligo legale di prevenzione, inscritto nel codice del lavoro.
Questo obbligo va oltre la semplice reazione dopo una segnalazione. Impone di attuare misure concrete:
- Informare i dipendenti sui comportamenti costitutivi di molestie morali e sulle sanzioni previste.
- Formare i manager al riconoscimento delle situazioni a rischio.
- Implementare una procedura di segnalazione interna accessibile e riservata.
Un punto di diritto spesso poco conosciuto: il mancato rispetto dell’obbligo di prevenzione dà diritto a un risarcimento distinto. La Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro può essere condannato a risarcire un danno legato alla sua inazione preventiva, anche quando il lavoratore ottiene già un risarcimento per le molestie subite (Cass. soc., 6 giugno 2012, n° 10-27.694). I due danni sono considerati diversi.
In pratica, un datore di lavoro che si limita a sanzionare l’autore delle molestie dopo il fatto, senza aver implementato un dispositivo preventivo, si espone a una doppia condanna.
Molestie morali e altre infrazioni del codice penale: non confondere i testi
L’articolo 222-33-2 tratta esclusivamente delle molestie morali nel contesto professionale. Il codice penale contiene altri testi che coprono forme vicine di molestie, ognuno con il proprio regime.
L’articolo 222-33 riguarda le molestie sessuali, che presuppongono affermazioni o comportamenti a connotazione sessuale o sessista, imposti in modo ripetuto. L’articolo 222-33-2-2 riguarda le molestie morali al di fuori del contesto professionale.
Ognuno di questi testi prevede pene graduabili in base alla gravità delle conseguenze per la vittima. Il cyberbullismo, a sua volta, costituisce una circostanza aggravante applicabile a diverse di queste infrazioni dalla legge del 3 agosto 2018.
Identificare il giusto fondamento giuridico condiziona l’ammissibilità della denuncia e il tribunale competente. Un lavoratore molestato moralmente dal proprio datore di lavoro rientra nell’articolo 222-33-2. Lo stesso comportamento esercitato da un vicino rientra nell’articolo 222-33-2-2. La qualificazione penale cambia, così come le pene.



